ART. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentra- mento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legisla- zione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
ART. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.